Sospensione della patente

La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione

  • Se durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o revisione, l’interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l’interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti.

La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando

  • Costituisce sanzione amministrativa accessoria e ha la durata stabilita dal Prefetto stesso.
  • In caso di incidente con danni a persone , quando vi siano fondati elementi di evidente responsabilità.

Guidare nonostante la sospensione della patente implica una sanzione e la revoca della patente.