Revoca della patente

Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione possono disporre la revoca della patente di guida, se il titolare:

  • Non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  • Non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;
  • Ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

La revoca viene disposta dal Prefetto:

  • Quando costituisce sanzione amministrativa accessoria;
  • Ai i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l’utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Per riottenere la patente occorre di nuovo sostenere gli esami.